DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
|
|
Titolo del test:
![]() DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Descrizione: LEZIONE 88 |



| Nuovo commento |
|---|
NESSUN RECORD |
|
L'opposizione di terzo all'esecuzione si propone: con atto di citazione o con ricorso, a seconda che l'esecuzione sia già iniziata o meno. con istanza formale al giudice competente per materia e valore. con ricorso al giudice dell'esecuzione. con atto di citazione al giudice dell'esecuzione. Se, prima dell'aggiudicazione, il creditore pignorante e gli eventuali creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti: il processo esecutivo si estingue. il processo esecutivo si interrompe. il processo esecutivo prosegue sino alla distribuzione del ricavato. il processo esecutivo si sospende. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si conclude con: sentenza impugnabile. ordinanza impugnabile. sentenza non impugnabile. decreto non impugnabile. L'azione di reintegrazione nel possesso, ex art. 1168 c.c., può essere proposta: entro un anno dallo spoglio violento. entro sei mesi dallo speglio violento o clandestino. entro un anno dallo spoglio violento o clandestino. entro nove mesi dallo spoglio violento o clandestino. L'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta. solo dal creditore procedente. solo dal debitore esecutato. da tutti i soggetti interessati al corretto svolgimento del processo esecutivo. solo dai creditori intervenuti nel processo esecutivo. |





