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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

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Titolo del test:
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Descrizione:
LEZIONE 86

Data di creazione: 2026/04/13

Categoria: Guglielmo Marconi

Numero di domande: 5

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Contenuto:

In base all'art. 498 c.p.c. devono essere avvisati del pignoramento: i creditori titolari di pegno sui beni del debitore. i creditori in possesso di una sentenza di condanna nei confronti del debitore. i creditori in possesso di un titolo esecutivo giudiziale utilizzabile nei confronti del debitore. i creditori titolari di ipoteca sui beni del debitore.

Il pignoramento successivo: è autonomo e indipendente dal primo pignoramento, ove sia promosso da creditore privilegiato. è autonomo e indipendente dal primo pignoramento. è autonomo e indipendente dal primo pignoramento, ove sia promosso da creditore in possesso di titolo esecutivo stragiudiziale. è dipendente dal primo pignoramento.

Quale tipologia di esecuzione forzata è possibile intraprendere sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, ex art. 474 n. 1 c.p.c.?. esecuzione forzata in forma specifica per obblighi di fare o non fare, esecuzione forzata in forma specifica per consegna o rilascio di beni mobili o immobili. espropriazione forzata di crediti. espropriazione forzata di crediti, esecuzione forzata in forma specifica per obblighi di fare o non fare. Espropriazione forzata di crediti, esecuzione forzata in forma specifica per obblighi di fare o non fare, esecuzione forzata in forma specifica per consegna o rilascio di beni mobili o immobili.

Per intervenire nell'esecuzione è necessario essere muniti di un titolo esecutivo?. è necessario essere munito di una sentenza di condanna. si, serve un titolo esecutivo giudiziale. no. si, serve un titolo stragiudiziale.

Nel caso in cui il debitore sia rappresentato da un avvocato, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve essere fatta: all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficiale giudiziario. presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione. al debitore personalmente. nel domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato.

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