DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 48
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![]() DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 48 Descrizione: DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 48 |



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La nuova normativa sul lavoro sportivo dispone che l’attività a titolo oneroso non può essere svolta (art. 25, 2° comma,) sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, o di un rapporto di lavoro autonomo, quest’ultimo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, o può ricorrere altresì (art. 25, 4°comma) la forma della collaborazione occasionale. 1. nessuna risposta è corretta. parzialmente falso. FALSO. Le nuove norme in materia di contratto di lavoro sportivo incidono, in particolare, sulla normativa previgente rappresentata dalla legge 23 marzo 1981, n.91 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” che viene espressamente abrogata dal nuovo decreto legislativo (art. 52, comma 1, lett. B), ma a far data dal 1°luglio 2022. parzialmente falso. falso. vero. parzialmente vero. A quarant’anni dalla L. 91/81 sul rapporto di lavoro nello sport professionistico, il D. Lgs. n. 36/2021 -che si colloca all’interno della riforma dello sport in attuazione della L. 8.8.2019 n. 86- disciplina in maniera unitaria. la figura del lavoratore sportivo, secondo una nozione di professionismo sostanziale che però non supera la tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. nessuna risposta è corretta. la figura del lavoratore sportivo, secondo una nozione di professionismo sostanziale che supera la tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. la figura del lavoratore sportivo dilettante, secondo una nozione di professionismo sostanziale che supera la tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico. Nel quadro vigente le regole sulle attività dilettantistiche svolte a titolo oneroso sono contenute principalmente in norme tributarie e in primis nell’art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. che qualifica come redditi diversi -ovvero, sulla base dell’incipit, come redditi. COME REDDITI IMPRENDITORIALI. NESSUA RISPOSTA è CORRETTA. “non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”- “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. COME REDDITI PROFESSIONALI. sul fronte degli atleti, l’equivoco della dimensione ludica dello sport è stato alimentato anche dalle norme federali, che spesso escludono la possibilità di instaurare rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, con stridente paradosso quanto meno in relazione alle figure di vertice nelle discipline di rilevante impatto economico sociale: i c.d. professionisti di fatto che, nonostante il principio ormai consolidato in ambito comunitario a partire dalla famosissima sentenza Bosman (Corte di Giustizia 15.12.1995 causa C-415/93), spesso non sono stati riconosciuti: come dipendenti del terzo settore. come lavoratori e, in ogni caso, non hanno potuto beneficiare dell’applicazione analogica della L. 91/81 in quanto lex specialis. come lavoratori autonomi. come professionisti. la giurisprudenza -chiamata a pronunciarsi soprattutto sulle prestazioni di istruttori e tecnici SPORTIVI che a partire dal D.M. 15 marzo 2005 NON vengono inseriti nelle categorie da iscrivere obbligatoriamente all’Enpals [ora INPS gestione ex Pals] indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto- ha svolto un ruolo di supplenza del Legislatore con orientamenti ondivaghi che da una parte interpretano rigorosamente la portata dell’incipit dell’art.67 T.U.I.R. circoscrivendo l’esonero contributivo alla dimensione ludica (ex multis App. Roma 2924/2018 e più di recente Cass. Sez.Lavoro,12.6.2020 n. 11375) e dall’altro, secondo una lettura più evolutiva della disposizione di cui al comma 1 lett. m), vi individuano una presunzione di dilettantismo e in definitiva un’area lavorativa speciale che gode di un regime differenziato e di un trattamento privilegiato considerata la peculiarità del settore e l’importante funzione sociale (App. Firenze, 683/2014; App. Milano 1206/2017; App. Bologna, 250/2016; App. Venezia, 152/2019; App. Milano, 70/2019 e altre). FALSO. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. PARZIALMENTE VERO. VERO. L’art. 2 “Definizioni”, al comma 1, lett. dd), qualifica lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal fatto che l’esercizio di tale attività avvenga nel settore professionistico o dilettantistico; la definizione è riportata al primo comma dell’art. 25, intitolato “lavoratore sportivo”. parzialmente falso. parzialmente vero. vero. falso. nel non definire come lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo sembra superare il vulnus che ha caratterizzato il settore e rappresenta indubbiamente sotto questo profilo una svolta epocale. FALSO. 1. nessuna risposta è corretta. parzialmente vero. le scelte operate dal legislatore non sembrano recepire in maniera compiuta i principi della legge di delegazione che, oltre alla tutela del lavoro sportivo, intende garantire stabilità e sostenibilità al movimento sportivo,. non riconoscendone la sua specificità e la sua funzione sociale. riconoscendone la sua specificità e la sua funzione sociale. riconoscendone la sua specificità ma non la funzione sociale. riconoscendone e la sua funzione sociale ma non l'autonomia. La mancata tipizzazione del rapporto di lavoro; l’estensione indifferenziata della disciplina del lavoro subordinato recepito dalla L.91/81 e applicato a tutti i settori e a tutti i livelli, con i conseguenti oneri previdenziali, difficilmente sostenibili per il settore dilettantistico che deve obbligatoriamente operare in un contesto non lucrativo; l’abrogazione delle collaborazioni coordinate e continuative etero organizzate in ambito sportivo dilettantistico [art.2 co.2 lett. d) D.Lgs. n. 81/2015]; il labile confine delle nuove prestazioni volontaristiche amatoriali che seppure ridimensionano l’ambito di applicazione dell’art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R. saranno prevedibilmente foriere di contenzioso previdenziale, rappresentano solo alcuni dei maggiori aspetti di criticità di una riforma che non sembra aver pienamente centrato gli obiettivi. falso. nessuna risposta è corretta. 1. parziamente vero. nel definire come lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, colui che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo sembra superare il vulnus che ha caratterizzato il settore e rappresenta indubbiamente sotto questo profilo una svolta epocale. nessuna risposta è corretta. falso. 1. parzialmente falso. Nel quadro vigente, infatti, le regole sulle attività dilettantistiche svolte a titolo oneroso sono contenute principalmente in. norme tributarie e in primis nell’art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. che qualifica come redditi diversi -ovvero, sulla base dell’incipit, come redditi“ non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”- “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. norme tributarie e in primis nell’art. 1 comma 1 lett. m) T.U.I.R. che qualifica come redditi diversi -ovvero, sulla base dell’incipit, come redditi da lavoro. nessuna risposta è corretta. norme civilistiche e in primis nell’art. 123 comma 1 lett. m) tulp che qualifica come redditi diversi -ovvero, sulla base dell’incipit, come redditi“ non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”- “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. Il rapporto di lavoro sportivo subordinato L’art. 26 detta le disposizioni generali valevoli per i contratti di lavoro subordinato, a prescindere se esercitato nelsettore professionistico o dilettantistico. Viene confermata la non applicazione degli artt. 4, 5, 13 e 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300), delle disposizioni sui licenziamenti individuali di cui agli artt. 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e degli artt. 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n.108, le norme in materia di riduzione del personale di cui all’art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni dell’art. 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 1992, n.12, che disciplinano le controversie aventi ad oggetto le impugnative dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. nessuna risposta è corretta. falso. vero. parzialmente falso. Come già sotto la previgente normativa del ’81, non vengono citate, fra le norme non applicabili al lavoro sportivo, l’art. 4 della legge 604/1966 e l’art. 15 della legge 300/70, che definiscono nullo il licenziamento discriminatorio, e nemmeno viene espressamente esclusa, nella nuova normativa, l’applicabilità dell’art. 3 della legge 108/90 , per la quale il licenziamento discriminatorio ai sensi delle norme sopracitate, nullo indipendentemente dalla motivazione addotta, comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. nessuna risposta è corretta. falso. vero. la precedente riforma è del 1966. Come già sotto la previgente normativa del ’81, non vengono citate, fra le norme non applicabili al lavoro sportivo, l’art. 4 della legge 604/1966 e l’art. 15 della legge 300/70, che definiscono nullo il licenziamento discriminatorio, e nemmeno viene espressamente esclusa, nella nuova normativa, l’applicabilità dell’art. 3 della legge 108/90 , per la quale il licenziamento discriminatorio ai sensi delle norme sopracitate, nullo indipendentemente dalla motivazione addotta, comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. del licenziamento discriminatorio, potendo solo l’interessato chiedere il risarcimento dei danni,secondo la disciplina dell’art. 8 della legge 604. del licenziamento senza giusta causa. del licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo q. del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore sportivo: la eventuale prova del carattere discriminatorio può solo costituire motivo per richiedere il….. richiedere il risarcimento dei danni, ma non ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma in forza della norma generale dell’art. 2043 del c.c., per cui, chiunque cagioni ad altri (attraverso la discriminazione) un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento del danno subito, oltre poi, in quanto applicabili, tutte le altre norme speciali sulle pari opportunità e il divieto di discriminazione. un equo indennizzo. nessuna risposta eè corretta. in ogni caso a non poter richiedere il risarcimento dei danni, ma non ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ma in forza della norma generale dell’art. 2043 del c.c., per cui, chiunque cagioni ad altri (attraverso la discriminazione) un danno ingiusto, ha diritto al risarcimento del danno subito, oltre poi, in quanto applicabili, tutte le altre norme speciali sulle pari opportunità e il divieto di discriminazione. la legge 11.5.90, n. 108, che all’art. 3 aboliva, in caso di licenziamento discriminatorio, il vincolo dimensionale ai fini dell’applicazione dell’art. 18, all’art. 4, c.1, disponeva che l’art. 18 della legge 300/70 come modificato dall’art. 1 della stessa legge, non trovava applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. vero. falso. parzialmente falso. nessuna risposta è corretta. Con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.3.21, n. 67, è stata data attuazione all’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. parzialmente vero. vero. totalmente falso. nessuna risposta è corretta. Il riconoscimento dello sport come “lavoro” è di origine giurisprudenziale, oscillando tra l’attribuzione della natura di lavoro autonomo o subordinato. Prima della legge 91/81, non risultano discipline specifiche per il lavoro nello sport: si deve a detta legge la qualificazione normativa della prestazione sportiva come “lavoro”, per il quale viene introdotta una disciplina speciale che tiene conto delle esigenze proprie di questo settore. parzialmente falso. vero. falso. nessuna risposta è corretta. nell’art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. che qualifica come redditi diversi -ovvero, sulla base dell’incipit, come redditi“non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”- “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”. vero. nessuna risposta è corretta. falso. Parzialmente falso. |





