DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 40
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![]() DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 40 Descrizione: DIRITTO PRIVATO E DELLO SPORT 40 |



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Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti….. NESSUNA RISPOSTA è CORRETTA. al Presidente federale affinché questi informi l’Autorità giudiziaria competente. AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DIRETTAMENTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. I giudici e le parti DEL PROCESSO SPORTIVO cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse e….. del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. nessuna delle risposte è corretta. del raggiungimento di una sentenza coerente con il comune senso popolare. della celerita del processo, esclusivamente. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di AMBITO….. comunale. PROVINCIALE E METROPOLITANO. NAZIONALE. REGIONALE INTERNAZIONALE. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. PARZIALMENTE FALSO. NESSUNA RISPOSTA E'CORRETTA. 1. falso. Il processo sportivo si inserisce e si contestualizza nell'ambito di un sistema costituito da un impianto normativo-regolamentare e da determinati organi giustiziali la cui operatività è funzionale alla risoluzione di controversie tra atleti, società sportive e Federazioni Sportive Nazionali, oltre che, evidentemente,. ALLA MATERIA INERENTE I DASPO. ALLE IPOTESI DI CONDOTTO CRIMINALE O VIOLENTA. alla repressione di violazioni della disciplina domestica di settore eventualmente perpetrate dagli associati, cui non può che conseguire l'applicazione delle relative sanzioni. NESSUNA DELLE RISPOSTE E' CORRETTA. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: SOLO L'OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI. a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. SOLO LE SANZIONI DISCIPLINARI. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. GIUSTIZIA SPOSRTIVA. Art. 9 - Poteri degli organi di giustizia. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2: Il giudice. NON E' MAI PREVISTO IL CONTRADDITTORIO. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio. stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, NON disponendo MAI l’eventuale integrazione del contraddittorio. GIUSTIZIA SPOSRTIVA. Art. 9 - Poteri degli organi di giustizia. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2: Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio. NESSUNA RISPOPSTE E'CORRETTA. 1. PARZIALMENTE FALSO. falso. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Solo l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;. nessuna risposte è corretta. solo comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Sono organi di giustizia presso la Federazione sportiva: la sola corte di appello federale. Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; Il Tribunale federale e la Corte federale di appello. nessuna delle risposte è corretta. la coerte di appello federale e la procura sposrtiva. l processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 1. falso. NESSUNA DELLE RISPOSTE E' CORRETTA. PARZIALMENTE VERO. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione. NESSUNA RISPOSTA E'CORRETTA. 1. FALSO. PARZIALMENTE VERO. I principi del decreto legislativo n. 15 del 2004. sulla scorta dell’impulso dettato dalla legge n. 280 del 2003, che ha convertito in legge il decreto n. 220 dell’agosto 2003, apportando allo stesso rilevanti modificazioni, il legislatore delegato ha inserito nella normativa di riforma del C.O.N.I. le regole alle quali deve attenersi la giustizia sportiva. 1. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETT. falso. PARZIALMENTE FALSO. L’Art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in tema di responsabilità delle società recita quanto segue:1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. L’Art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in tema di responsabilità delle società recita quanto segue: 1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. 2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. parzialmente vero. 1. parzialmente vero. falso. Il più frequente caso in cui viene coinvolta la giustizia sportiva nel calcio riguarda i fatti che si verificano durante le partite, che vengono giudicati dai giudici sportivi. Le sentenze vengono formulate sulla base dei referti scritti dagli arbitri e sulle eventuali segnalazioni aggiuntive inviate. APPRESE DALLA STAMPA. dagli ispettori che vengono inviati neglistadi dalla procura federale, l’organo della FIGC che si occupa delle indagini. DAGLI ORGANI DI POLIZIA. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. In Italia il Comitato olimpico nazionale (CONI) ha emanato un Codice della giustizia sportiva valido per le federazioni di tutti gli sport, che possono approvare a loro volta un proprio specifico codice dedicato alle singole discipline sportive conforme alle norme generali. Alla giustizia sportiva devono rispondere tutti gli atleti, i tecnici, gli arbitri, le federazioni, le associazioni sportive e le varie figure che lavorano al loro interno per le questioni che riguardano l’attività sportiva. Deve essere rispettato anche dai soci o da chiunque sia riconducibile al controllo delle società. NON è IL CONI MA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 1. falso. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. I principi del processo sportivo, enucleati in seno all'art 2 del Codice di Giustizia del CONI -Comitato Olimpico Nazionale Italiano- (al quale tutti i Codici di Giustizia Sportiva adottati da ogni singola Federazione Sportiva Nazionale sono uniformati) sono i seguenti: 1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti; 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale; 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica; 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto; 6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. L'ARTICOLO IN QUESTIONE E' IL 138 CGP. PARZIALMNTE VERO. falso. 1. il D.L. n. 220 del 19.08.2003, convertito con modificazioni nella L. n. 280 del 17.10.2003, non ha espressamente riconosciuto e favorito l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (Comitato Internazionale Olimpico), rispetto all'ordinamento della Repubblica, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo". NESSUNA RISPOSTA E'CORRETTA. FALSO. 1. PARZIALMENTE FALSO. il D.L. n. 220 del 19.08.2003, convertito con modificazioni nella L. n. 280 del 17.10.2003, ha espressamente riconosciuto e favorito l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (Comitato Internazionale Olimpico), rispetto all'ordinamento della Repubblica, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni. PARZIALMENTE FALSO. falso. 1. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. il processo sportivo si dispiega nel sistema della c.d. giustizia sportiva, rispetto alla quale la problematica più evidente è stata (ed é ancora, anche se in misura meno rilevante rispetto al passato) quella di definire i propri confini rispetto alla giustizia ordinaria, soprattutto con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento generale, ovvero non suscettibili di essere circoscritte all'ambito domestico di settore. PARZIALMENTE FALSO. NESSUNA RISPOSTA E'CORRETTA. falso. 1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione. NESSUNA RISPOSTA E' CORRETTA. falso. PARZIALMENTE VERO. 1. |





