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DIRITTO PENALE

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Titolo del test:
DIRITTO PENALE

Descrizione:
LEZIONE 88

Data di creazione: 2026/05/21

Categoria: Guglielmo Marconi

Numero di domande: 4

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Contenuto:

Il comma 2 dell'articolo 381 c.p. punisce. il fatto del difensore o del consulente che dopo aver assistito una parte assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte avversa. la condotta del patrocinante o del consulente che, anche per interposta persona, presta contemporaneamente patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie. il patrocinio infedele durante la causa. il fatto del difensore o del consulente che dopo aver assistito una parte assume, con il consenso di questa, la difesa della parte avversa.

Il soggetto attivo del delitto di cui all'articolo 382 c.p. è: il pubblico ufficiale. il patrocinatore. il perito. chiunque.

Il delitto di cui all'articolo 382 c.p. punisce: il pubblico ufficiale che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità col pretesto di doversi procurare il favore di costoro ovvero di doverli remunerare. chiunque che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità col pretesto di doversi procurare il favore di costoro ovvero di doverli remunerare. il patrocinatore che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità col pretesto di doversi procurare il favore di costoro ovvero di doverli remunerare. l'incaricato di pubblico servizio che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità col pretesto di doversi procurare il favore di costoro ovvero di doverli remunerare.

L'articolo 381 coma 1 c.p. punisce: la condotta del consulente che presta contemporaneamente consulenza a favore di parti contrarie. la condotta del patrocinante che presta contemporaneamente patrocinio a favore di parti contrarie. la condotta del patrocinante o del consulente che personalmente presta contemporaneamente patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie. la condotta del patrocinante o del consulente che, anche per interposta persona, presta contemporaneamente patrocinio o consulenza a favore di parti contrarie.

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