DIRITTO PENALE
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Titolo del test:
![]() DIRITTO PENALE Descrizione: LEZIONE 81 |



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NESSUN RECORD |
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La frode processuale punisce la condotta: di chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge. del testimone volta a trarre in inganno il giudice. del perito, del consulente tecnico o dell'interprete, volta ad ingannare il giudice. del difensore volta a trarre in inganno il giudice. L'articolo 373 comma 1 c.p. punisce: il perito o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. il perito, il consulente tecnico della difesa o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. il perito, il consulente tecnico del pubblico ministero o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. Il cunsulente tecnico o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. |





