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DIRITTO PENALE

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Titolo del test:
DIRITTO PENALE

Descrizione:
LEZIONE 81

Data di creazione: 2026/05/20

Categoria: Guglielmo Marconi

Numero di domande: 2

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Contenuto:

La frode processuale punisce la condotta: di chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge. del testimone volta a trarre in inganno il giudice. del perito, del consulente tecnico o dell'interprete, volta ad ingannare il giudice. del difensore volta a trarre in inganno il giudice.

L'articolo 373 comma 1 c.p. punisce: il perito o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. il perito, il consulente tecnico della difesa o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. il perito, il consulente tecnico del pubblico ministero o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria. Il cunsulente tecnico o l'interprete che danno pareri o interpretazioni mendaci o non conformi al vero quando vengono chiamati dall'Autorità Giudiziaria.

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