DIRITTO PENALE
|
|
Titolo del test:
![]() DIRITTO PENALE Descrizione: LEZIONE 76 |



| Nuovo commento |
|---|
NESSUN RECORD |
|
Se l'autorità giudiziaria già dispone della notizia criminis, il fatto che la stessa non è stata trasmessa da parte del pubblico ufficiale: determina comunque la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 361 c.p. non determina alcuna responsabilità in capo a quest'ultimo. determina comunque la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 363 c.p. determina comunque la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 362 c.p. Il delitto di omessa denuncia del pubblico ufficiale: può essere solo di natura commissiva. non si consuma se l'omessa denuncia riguarda un fatto realizzato in presenza di cause di giustificazione. offende il bene giuridico dell'amministrazione pubblica. si consuma anche se l'omessa denuncia riguarda un fatto realizzato in presenza di una causa di giustificazione. Il delitto di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale: si realizza anche con riferimento ai fatti perseguibili a querela di parte. è un reato comune. è un reato contro la pubblica amministrazione. non si realizza con riferimento ai fatti perseguibili a querela di parte. Il delitto di cui all'articolo 361 c.p., è: è un reato contro l'amministrazione pubblica. di natura commissiva. un reato comune. di natura omissiva. La diversità tra l'articolo 361 c.p. e l'articolo 362 c.p. risiede: nel diverso soggetto passivo del reato. nel diverso soggetto attivio del reato. nel diverso elemento psicologico. nella diversità della condotta. Il sanitario non ha l'obbligo di trasmettere il referto all'autorità giudiziaria: se ciò esporrebbe a procedimento penale la persona assistita. se sono passate più di 72 ore dal fatto. se si tratta di reati per i quali si procede d'ufficio. se sono passate più di 48 ore dal fatto. Ai sensi dell'articolo 366 comma 1 c.p. Il delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti, può essere commesso: dal perito nominato in un procedimento penale. dal difensore. dal perito e dal custode nominati in un procedimento penale. dal perito, dal consulente tecnico o dal custode nominati in un procedimento penale. Il comma 2 dell'articolo 366 c.p. punisce la condotta: del testimone, che chiamato a rendere testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria, si rifiuta di farla. del perito, del custode giudiziario e del consulente tecnico che rifiuta di assumere o adempiere alle relative funzioni. di chiunque chiamato dall'autorità giudiziaria a rendere un servizio, si rifiuta di farlo. del perito che rifiuta di assumere o adempiere alle relative funzioni. |





