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DIRITTO DI FAMIGLIA

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Titolo del test:
DIRITTO DI FAMIGLIA

Descrizione:
LEZIONE 27

Data di creazione: 2026/08/25

Categoria: Guglielmo Marconi

Numero di domande: 9

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Contenuto:

Il coniuge cui è addebitata la separazione personale: è escluso dalla successione e non ha alcun diritto successorio. è escluso dalla successione, ma può beneficiare assegno vitalizio, ove al momento della morte dell’altro coniuge godeva del diritto agli alimenti nei confronti dell’altro coniuge. conserva la sua qualità di erede. è escluso dalla successione ma ha diritto al mantenimento a carico dell'eredità.

La riconciliazione tra i coniugi: determina la cessazione degli effetti, sia personali che patrimoniali, della separazione personale tra i coniugi. determina la cessazione degli effetti patrimoniali tra i coniugi. determina la cessazione degli effetti personali tra i coniugi. non produce alcun effetto giuridico.

La cessazione della convivenza tra i coniugi durante la separazione personale: fa venir meno il dovere di coabitazione e la presunzione di concepimento durante il matrimonio. non produce alun effetto giuridicamente rilevante. fa venir meno solo l'obbligo di fedeltà. non fa venir meno il dovere di coabitazione e la presunzione di concepimento durante il matrimonio.

Durante la fase della separazone personale dei coniugi. cessa ogni rapporto personale e patrimoniale tra i coniugi. permane un rapporto di solidarietà familiare. permane un rapporto di solidarietà familiare, solo se ci sono figli minori. permangono solo rapporti personali.

La separazione personale tra i coniugi. determina una modificazione del rapporto coniugale. determina lo scioglimento del rapporto coniugale solo se non ci sono figli minori. determina la cessazione degli effetti civili del rapporto coniugale. determina lo scioglimento del rapporto coniugale.

La riconciliazione tra i coniugi può avvenire: sia durante il giudizio di separazione consensuale o giudiziale, sia successivamente alla sentenza di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale. solo prima delle decisione della sentenza di separazione giudiziale o consensuale. solo dopo la sentenza di separazione, giudiziale o consensuale. solo in caso di separazione consensuale.

La riconciliazione tra i coniugi determina: non produce alcun effetto giuridico. la cessazione solo degli effetti personali derivanti dalla separazione. la cessazione ex nunc di tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, con il conseguente ripristino del regime patrimoniale della comunione legale dei beni tra i coniugi originariamente esistente. la cessazione solo degli effetti patrimoniali derivanti dalla separazione.

La riconciliazione: non produce alcun effetto giuridico. interrompe il termine di separazione previsto al fine di poter chiedere il divorzio. non interrompe il termine di separazione previsto al fine di poter chiedere il divorzio. interrompe il termine di separazione previsto al fine di poter chiedere il divorzio, solo nel caso della separazione consensuale.

Il coniuge al quale è addebitabile la separazione personale ha diritto. al mantenimento dello stesso tenore di vita goduto prima della separazione personale. al mantenimento, se affidatario dei figli. a un assegno alimentare ove versi in stato di bisogno. non ha alcun diritto né agli alimenti, né al mantenimento.

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