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DIRITTO AMMINISTRATIVO

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Titolo del test:
DIRITTO AMMINISTRATIVO

Descrizione:
LEZIONE 25

Data di creazione: 2026/02/14

Categoria: Guglielmo Marconi

Numero di domande: 11

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Le funzioni amministrative: prima della Riforma del Titolo V della costituzione erano attribuite agli enti territoriali e locali in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e competenza amministrativa. sono attribuite agli enti territoriali e locali in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e competenza amministrativa. sono attribuite ai Comuni sono da specifiche disposizioni di legge nel rispetto del principio di legalità. sono tutte in capo allo Stato.

Regioni, Comuni e Province sono: enti necessari e dotati di autonomia finanziaria. enti non necessari, perché la loro istituzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. enti non necessari e privi di autonomia finanziaria. enti necessari e privi di autonomia finanziaria.

L’art. 118 comma 1 Cost. dispone che: «Le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». «Le funzioni amministrative sono attribuite allo Stato salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». «Le funzioni amministrative sono attribuite allo Stato salvo che, per assicurarne l'esercizio frazionato, siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

La competenza degli enti locali e territoriali:La competenza degli enti locali e territoriali: è limitata e generale. è limitata dalle leggi dello Stato. è generale ma può essere esercitata previa autorizzazione con legge dello Stato. è generale, poiché possono curare gli interessi facenti capo alla popolazione di riferimento individuando le rispettive priorità nell’ambito delle funzioni ad essi assegnate.

Le funzioni fondamentali degli enti locali. sono quelle necessarie per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle collettività di riferimento. sono quelle esercitate dallo Stato in conformità del principio di sussidiarietà. sono individuate in via residuale dalla legge. sono quelle espressamente conferite per il loro funzionamento più efficiente e per il soddisfacimento dei bisogni tipici delle collettività di riferimento.

L’art. 114 Cost. dispone che. «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti sovraordinati con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione». «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalle leggi regionali». «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione». «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri ma diverse funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

Sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale: sono sovrapponibili quanto a portata e contenuto. sono diversi perché il primo opera per allocare le funzioni amministrative tra enti locali e territoriali, il secondo per allocare funzioni amministrative tra privati e P.A. sono diversi perché il primo opera per allocare le funzioni amministrative tra privati e P.A., il secondo per allocare funzioni amministrative tra enti locali ed enti territoriali. sono diversi perché uno riguarda solo l’azione amministrativa, l’altro invece la sola organizzazione dello Stato.

lL principio di sussidiarietà verticale: è sancito dall’art. 98 Cost. è sancito dall’art. 118 Cost. è sancito dall’art. 97 Cost. è sancito dall’art. 114 Cost.

Il principio di sussidiarietà orizzontale. è sancito dall’art. 98 Cost. è sancito dal comma 1 dell’art. 118 Cost. è sancito dall’art. 114 Cost. è sancito dal comma 8 dell’art. 118 Cost.

Le funzioni conferite agli enti locali: sono quelle necessarie per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle collettività di riferimento. sono quelle espressamente conferite dallo Sato e dalle Regioni per il loro funzionamento più efficiente e per il soddisfacimento dei bisogni tipici delle collettività di riferimento. sono individuate in via residuale dalla legge. sono quelle esercitate dallo Stato in conformità del principio di sussidiarietà.

Le Città metropolitane sono: enti non necessari e privi di autonomia finanziaria. enti necessari e dotati di autonomia finanziaria. enti non necessari, perché la loro istituzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. enti necessari e privi di autonomia finanziaria.

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